Agevolazione contributiva al femminile per gli anni 2021 – 2022

Agevolazione contributiva al femminile per gli anni 2021 – 2022

Il Governo con la pubblicazione della legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178), al fine di promuovere l’occupazione stabile di donne, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021 – 2022, ha riconosciuto ai datori di lavoro un esonero contributivo nella misura del 100% per 18 mesi entro il limite massimo di euro 6.000,00 annui. La legge di Bilancio in questione non disciplina un nuovo incentivo, ma dispone l’innalzamento dello sgravio contributivo previsto dalla L. 92/2012 agli art. 9-11.

L’esonero contributivo totale, quindi, si applica per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato o di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 nei confronti di:

  • Donne con almeno 50 anni di età al momento dell’effettiva assunzione, e disoccupati da oltre dodici mesi;
  • Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparita occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Il beneficio spetta a fronte di rapporti di lavoro subordinato sia full time che part time:

  • A tempo determinato;
  • A tempo determinato;
  • Trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • Assunzione a scopo di somministrazione;
  • Assunzione a scopo di somministrazione;
  • Per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ex L. 142/2001).


Come ricordato in premessa, la misura dell’agevolazione è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino al limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Con riferimento alla durata, l’incentivo è applicabile:

  • In caso di assunzione a tempo determinato, la durata è pari a 12 mesi;
  • In caso di assunzione a tempo indeterminato, la durata è pari a 18 mesi;
  • In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, la durata è per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;

Lo studio Randazzo è a disposizione per eventuali consulenze in materia. tel. 0687642057

Danilo Randazzo

Last Updated on 18 Maggio 2021 by Redazione 2

Redazione 2

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